IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077, concernente: "Riordinamento delle carriere  degli  impiegati
civili dello Stato"; 
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al  "Nuovo  assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"; 
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto l'art. 1 della legge 4  agosto  1989,  n.  285,  concernente:
"Norme specifiche sul servizio diplomatico"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1984,
n. 1219, con il quale sono stati individuati i profili  professionali
del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge  n.
312/1980; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.
266; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3  marzo
1988, con il quale sono state determinate, in applicazione  dall'art.
6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del  Ministero
degli affari esteri le dotazioni organiche delle  singole  qualifiche
funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica; 
  Visto il  decreto  ministeriale  17  maggio  1988,  riguardante  la
mobilita'  del  personale   del   Ministero   degli   affari   esteri
appartenente alle qualifiche funzionali; 
  Vista la delibera resa in data 28 settembre 1988 dalla  commissione
paritetica, istituita ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge
11 luglio 1980, n. 312, con la quale il suddetto organo collegiale si
e' pronunciato in ordine alla corrispondenza tra  le  qualifiche  del
precedente ordinamento ed i profili professionali di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; 
  Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per la funzione pubblica - n. 23900 - 8.312.21.4 del  14
ottobre 1988 con la  quale  sono  state  indicate  le  modalita'  per
l'inquadramento del personale delle amministrazioni  dello  Stato  da
effettuarsi nei profili professionali in  applicazione  dell'art.  4,
comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  gennaio  1990,
n. 44; 
  Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1977,  con  il  quale,
ravvisata la necessita' di scomporre i coefficienti di  cui  all'art.
171 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, in coefficienti parziali e  in  coefficienti  di  sede,  venivano
stabiliti, con decorrenza 1 ottobre 1977, cinque  nuovi  coefficienti
parziali e cinque nuovi coefficienti di sede  rispettivamente  per  i
capi delle rappresentanze diplomatiche, per i ministri ed i  ministri
consiglieri, per il restante personale direttivo,  per  il  personale
non direttivo da agente consolare a coadiutore principale  e  per  il
restante personale non direttivo; 
  Visto il parere espresso nelle sedute del 30 marzo 1989  e  del  15
marzo 1990 dalla  commissione  permanente  di  finanziamento  di  cui
all'art. 172 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato  espressi  nelle  adunanze
generali del 7 febbraio 1991 e del 25 luglio 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
seduta del 2 agosto 1991; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri,  d'intesa  con  il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le corrispondenze tra le qualifiche funzionali  con  i  relativi
profili professionali ed i posti all'estero sono  stabilite  in  base
alla tabella a) allegata al presente regolamento. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine   di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie di cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamento debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
             - Il testo dell'art. 1 della legge  n.  285/1989  (Norme
          specifiche sul servizio diplomatico) e' il seguente: 
             "Art. 1 (Trattamento economico dei grandi iniziali della
          carriera diplomatica). - 1. Tenuto conto  dell'esigenza  di
          raccordare la normativa generale sul pubblico  impiego  con
          gli specifici compiti di direzione e di  coordinamento  del
          personale diplomatico  nei  settori  di  attivita'  di  cui
          all'art. 99 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          gennaio  1967,  n.  18  e  in  attesa   del   provvedimento
          legislativo di riordinamento dell'assetto  organizzativo  e
          degli strumenti operativi dell'Amministrazione degli affari
          esteri, ai consiglieri di legazione non ancora in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 29, primo comma, lettera  b),
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
          n. 748, e' attribuito il  trattamento  economico  tabellare
          corrispondente  all'ottanta  per  cento   di   quello   dei
          consiglieri di legazione dotati dei  suindicati  requisiti.
          La suddetta percentuale e' ridotta  al  settantacinque  per
          cento per i funzionari diplomatici con il  grado  di  primo
          segretario di legazione e di segretario di legazione. 
             2.  I  funzionari  di  cui  al  comma  1  conservano  la
          retribuzione individuale di anzianita'  in  godimento  alla
          data di attribuzione del nuovo stipendio. 
             3.  Ai  fini  della  progressione  economica  nel  nuovo
          stipendio, il  suddetto  personale  viene  collocato  nella
          classe o scatto  immediatamente  inferiore  al  trattamento
          spettante ai sensi dei commi 1 e 2, previa  temporizzazione
          della differenza". 
             - Il D.P.R. n. 1219/1984 concerne  l'individuazione  dei
          profili professionali del personale  dei  Ministeri  ed  e'
          stato pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985. 
             - Il testo dell'art. 3 della legge  n.  312/1980  e'  il
          seguente: 
             "Art.  3  (Profili  professionali).  -  Ogni   qualifica
          funzionale comprende piu' profili professionali: questi  si
          fondano  sulla  tipologia  della  prestazione   lavorativa,
          considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti
          culturali, al  grado  di  responsabilita',  alla  sfera  di
          autonomia  che  comporta,  al  grado  di  mobilita'  ed  ai
          requisiti di accesso alla qualifica. 
             Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art.
          4  si  procedera'  ad  un  inquadramento  definitivo,   con
          decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento,
          che   sara'   preceduto   dall'inserimento   dei    profili
          professionali nelle qualifiche funzionali. 
             I  profili  professionali  saranno  identificati   dalla
          commissione di cui al successivo art. 10, e  stabiliti  con
          il procedimento di cui all'art. 9  della  legge  22  luglio
          1975, n.  382.  La  prima  identificazione  avverra'  entro
          dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge. 
             Le   modifiche   successive   seguiranno   il   medesimo
          procedimento". 
             - Il D.P.R. n. 266/1987 reca:  "Norme  risultanti  dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo  del   26   marzo   1987
          concernente  il  comparto  del  personale  dipendente   dai
          Ministeri". 
             - Il D.P.C.M. 3  marzo  1988,  recante:  "Determinazione
          delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei
          profili professionali del  personale  del  Ministero  degli
          affari esteri", e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  33  dell'8
          febbraio 1991. 
             - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 312/1980 e'
          il seguente: 
             "Art. 6 (Contingenti di qualifica). -  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
          di concerto con il Ministro del tesoro, previo  parere  del
          Consiglio  superiore  della  pubblica   amministrazione   e
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  saranno  determinate,
          in attesa della legge di cui al primo comma del  precedente
          art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui  al  secondo
          comma  dell'articolo  stesso,  le  dotazioni  organiche  di
          ciascuna qualifica e dei profili professionali  relativi  a
          ciascuna qualifica in relazione  ai  fabbisogni  funzionali
          delle varie amministrazioni. 
             Con gli stessi criteri e procedure si  provvedera'  alle
          successive variazioni. 
             Il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
          amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali  si
          considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta  giorni
          dalla loro richiesta". 
             - Il testo dell'art. 10, comma primo, della citata legge 
          n. 312/1980 e' il seguente: 
             "Per le operazioni relative all'inquadramento di cui  ai
          precedenti articoli 3 e 4  e'  istituita  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          superiore della pubblica amministrazione,  una  commissione
          paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o  per
          sua delega da un  dirigente  generale  e  composta  da  sei
          rappresentanti  dell'amministrazione  statale  e   da   sei
          rappresentanti  dei  dipendenti  statali  designati   dalle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano   nazionale,    la    quale    dovra'    pronunciarsi
          sull'identificazione concreta  dei  profili  professionali,
          sulla corrispondenza tra le attuali e le  nuove  qualifiche
          di inquadramento ai sensi dell'ottavo  comma  del  predetto
          art. 4 nonche' su ogni altra questione che potra' insorgere
          e   sara'   sottoposta   al   suo   esame   dalle   singole
          amministrazioni  in  sede  di  applicazione  degli   stessi
          articoli". 
             - Il testo dell'art. 4, comma ottavo, della citata legge 
          n. 312/1980 e' il seguente: 
             "Il  personale  le  cui  attribuzioni,  in   base   alla
          qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per
          le nuove qualifiche, dai profili professionali  di  cui  al
          precedente art. 3, e' inquadrato della qualifiche medesime,
          anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza
          di mansioni, si ha riguardo, al fini dell'inquadramento, al
          profilo assimilabile della stessa qualifica". 
             -  Il  D.P.R.  n.  44/1990  reca:  "Regolamento  per  il
          recepimento  delle  norme   risultanti   dalla   disciplina
          prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente  il
          personale  del  comparto  Ministeri  ed   altre   categorie
          dell'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          marzo 1986, n. 86". 
             - Il testo dell'art. 171 del D.P.R.  n.  18/1967  e'  il
          seguente: 
             "Art.  171  (Indennita'  di  servizio   all'estero).   -
          L'indennita'  di  servizio   all'estero   non   ha   natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. 
             Essa e' costituita: 
               a) dall'indennita' base di  cui  all'allegata  tabella
          19; 
               b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni  relative  ai
          singoli uffici determinate secondo coefficienti da fissarsi
          con decreto del Ministro per gli affari esteri di  concerto
          con il Ministro per il tesoro, sentita  la  commissione  di
          cui all'art. 172. Qualora  ricorrano  esigenze  particolari
          possono  essere  fissati  coefficienti  differenti  per   i
          singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 
             In relazioni alle speciali finalita' dell'indennita'  di
          servizio all'estero, i coefficienti sono fissati: 
              1)  sulla  base  del  costo  della  vita  e  delle  sue
          variazioni  risultanti   dalle   periodiche   pubblicazioni
          statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale
          e   locali,   nonche'   dalle   relazioni   dei   capi   di
          rappresentanza diplomatica e,  in  particolari  situazioni,
          dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori
          del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da  ogni
          altro elemento utile; 
              2) tenuto conto, tra l'altro: 
               delle necessita'  di  rappresentanza  derivanti  dalle
          funzioni esercitate, con speciale  riguardo  e  determinate
          esigenze delle singole sedi; 
               delle  particolari   condizioni   locali,   anche   in
          relazione agli eventuali disagi della sede; 
               del costo degli alloggi, del personale domestico e dei
          servizi; 
               del corso dei cambi".